PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità ed oggetto).

      1. La Repubblica promuove la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione e ne dichiara il preminente interesse nazionale in funzione della grande importanza storico-artistica che essi rivestono per l'Italia, la sua cultura e la sua identità.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in conformità alle risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, disciplina gli interventi per la salvaguardia e il recupero delle città e dei nuclei di fondazione, nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica.
      3. È disposto, altresì, l'avvio della procedura necessaria all'inserimento delle città e dei nuclei di fondazione nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO.

Art. 2.
(Città e nuclei di fondazione).

      1. Ai fini della presente legge, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città o nucleo di fondazione, i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva, inclusi nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. L'elenco delle città e dei nuclei di fondazione è aggiornato ogni anno a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle indicazioni che i comuni sono tenuti a fornire dopo avere censito il proprio territorio.
      3. La città di Latina è dichiarata capitale delle città di fondazione.

 

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Art. 3.
(Definizione delle aree di intervento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare.
      2. Unitamente all'individuazione di cui al comma 1, da effettuare di intesa con le soprintendenze competenti, i comuni elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali con la relativa documentazione.

Art. 4.
(Programmazione degli interventi).

      1. Sulla base delle proposte formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi, indicandone gli strumenti e le procedure di attuazione nonché i soggetti beneficiari.
      2. Il piano di cui al comma 1, al quale possono essere apportate variazioni e aggiornamenti nel corso della sua validità, deve prevedere le iniziative necessarie volte:

          a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione e dei quartieri sorti nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;

          b) al risanamento, al recupero e al restauro del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di preservarne l'identità definita dal rapporto con il territorio;

          c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione;

 

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          d) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;

          e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

      3. Il Ministero per i beni e le attività culturali vigila sulla corretta attuazione degli interventi costituenti il piano di cui al comma 1 al fine di verificarne il rispetto in relazione alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Attività di valorizzazione culturale).

      1. L'attività di valorizzazione culturale delle città e dei nuclei di fondazione si esplica essenzialmente tramite:

          a) l'effettuazione di studi e di ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico e antropologico;

          b) l'opera di censimento e di catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera a);

          c) la promozione di eventi, manifestazioni, mostre, convegni e seminari;

          d) l'istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;

          e) l'elaborazione di progetti mirati al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrano nelle finalità della presente legge.

Art. 6.
(Centro studi per l'architettura razionalista).

      1. Per il recupero, la valorizzazione, la ricerca e la divulgazione scientifica e didattica del patrimonio storico e culturale

 

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delle città e dei nuclei di fondazione, il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale del Centro studi per l'architettura razionalista, con sede a Roma presso l'EUR Spa.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per il triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.